Art. 8.
(Credito d'imposta per lo sviluppo di progetti innovativi).

      1. Alle piccole o medie imprese, anche costituite in forma associata, che abbiano attivato o intendano attivare progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto innovativo nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un credito d'imposta, di ammontare compreso tra il 25 e il 40 per cento del costo complessivo, documentato o documentabile, del progetto, e comunque per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 25.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.